Art. 16 
 
 
                                OCRI 
 
  1. L'OCRI  e'  costituito  presso  ciascuna  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con il compito di  ricevere  le
segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento  di
allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel  procedimento
di composizione assistita della crisi di cui al capo III. 
  2.  Le  segnalazioni  dei  soggetti  qualificati  e  l'istanza  del
debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso
la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova  la  sede
legale dell'impresa. 
  3.  L'organismo  opera  tramite  il  referente,   individuato   nel
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, o un  suo  delegato,  nonche'  tramite  l'ufficio  del
referente, che puo' essere costituito anche  in  forma  associata  da
diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta  in
volta nominato ai sensi dell'articolo 17. 
  4.  Il  referente  assicura  la  tempestivita'  del   procedimento,
vigilando sul rispetto dei termini  da  parte  di  tutti  i  soggetti
coinvolti. 
  5. Le comunicazioni  sono  effettuate  dall'ufficio  del  referente
mediante posta elettronica certificata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.