Art. 16 
 
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
               da parte di distributori di carburante 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di
carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita'
d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in
cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non
contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante,
il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924,  della  legge  n.
205 del 2017, spetta per la quota parte delle  commissioni  calcolata
in base al  rapporto  tra  il  volume  d'affari  annuo  derivante  da
cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.