(Convenzione-art. 16)
 
  Articolo 16 -	Riciclaggio dei  proventi  dei  reati  relativi  alla
manipolazione delle competizioni sportive 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie  ad  attribuire  il  carattere   di   reato,   nell'ambito
dell'ordinamento  giuridico  interno,   ai   comportamenti   di   cui
all'articolo 9, paragrafi 1 e  2,  della  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca  dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005,  CETS  n.
198), all'articolo 6, paragrafo 1, della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la criminalita'  organizzata  transnazionale  (2000),  o
all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle  Nazioni  Unite
contro la corruzione (2003), alle condizioni ivi  stabilite,  qualora
il reato  sottostante  che  genera  i  profitti  sia  uno  di  quelli
contemplati agli articoli 15 e 17 della  presente  Convenzione  e  in
ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode. 
  2	Nel  determinare  la  gamma  dei  reati  sottostanti  di  cui  al
paragrafo 1, ciascuna delle Parti puo' decidere,  in  conformita'  al
diritto nazionale, come intende definire tali reati e  la  natura  di
eventuali elementi particolari che li rendono gravi. 
  3	Ciascuna  Parte  valuta  se  includere  la  manipolazione   delle
competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione  del  riciclaggio
del denaro prescrivendo che gli operatori  delle  scommesse  sportive
mettano in opera l'esercizio della  dovuta  diligenza  nei  confronti
della clientela, la conservazione dei documenti  e  gli  obblighi  di
segnalazione.