Art. 16 
 
        Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali» 
 
  1. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali  svolge
funzioni e compiti relativi alle biblioteche  pubbliche  statali,  ai
servizi  bibliografici  e  bibliotecari  nazionali,   agli   istituti
culturali, alla promozione del libro e della lettura, alla proprieta'
intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresi' le funzioni e  i
compiti relativi alla  tutela  dei  beni  librari  avvalendosi  delle
Soprintendenze archivistiche  e  bibliografiche,  nei  cui  confronti
esercita,  limitatamente  a  tale  ambito,  i  poteri  di  direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso  l'adozione  di
provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita',  informato  il
Segretario generale, avocazione e sostituzione. 
  2. In particolare, il direttore generale: 
  a) esprime il parere, per il settore di competenza,  sui  programmi
annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base  dei  dati  del
monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla  Direzione  generale
Bilancio; 
  b) provvede alla razionalizzazione degli  immobili  e  degli  spazi
destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza
e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con
l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo  la
costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello
stesso territorio; 
  c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli  interventi
da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela; 
  d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti  a  tutela  per
mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice;
autorizza,  altresi',  l'uscita  temporanea  dei  medesimi  beni  per
manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte  di  alto   interesse
culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in  ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela; 
  e) elabora, sentita la Direzione  generale  Educazione  e  ricerca,
programmi concernenti studi, ricerche e  iniziative  scientifiche  in
tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; 
  f) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi  di
carattere generale a cui si  attengono  gli  uffici  di  esportazione
nella valutazione circa il rilascio o il  rifiuto  dell'attestato  di
libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice; 
  g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di
imposte mediante cessione di beni librari; 
  h) irroga le sanzioni ripristinatorie  e  pecuniarie  previste  dal
Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni
librari; 
  i) incentiva l'ideazione, la progettazione e  la  realizzazione  di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare  le
opere  di  saggistica,  di  narrativa   e   di   poesia   di   autori
contemporanei, italiani e stranieri; 
  l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della  letteratura  e  della  saggistica   attinenti   alle   materie
insegnate,  attraverso  programmi   concordati   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche
e dei relativi servizi, anche attraverso accordi  con  le  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  e  con  organismi  ed   enti   specializzati,
avvalendosi della  collaborazione  del  Centro  per  il  libro  e  la
lettura; 
  n) adotta i provvedimenti di concessione di contributi, ivi inclusi
quelli previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, provvedendo alle
conseguenti  verifiche  amministrative  e  contabili,  nonche'   alle
ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari; 
  o) adotta i provvedimenti in materia di  acquisizioni  coattive  di
beni librari a titolo di prelazione, di acquisto  all'esportazione  e
di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e
98 del Codice; 
  p) adotta i provvedimenti  in  materia  di  acquisti  a  trattativa
privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio  decreto
30 gennaio 1913, n. 363; 
  q)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza   dell'amministrazione
centrale in  materia  di  circolazione  di  beni  librari  in  ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma  2,
lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; 
  r) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; 
  s)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di
valorizzazione dei beni librari, anche con  riferimento  alla  scelta
delle relative forme di gestione e, con il supporto  della  Direzione
generale Contratti e concessioni, individua gli  strumenti  giuridici
adeguati ai  singoli  progetti  di  valorizzazione  ed  alle  realta'
territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le  regioni
e con gli altri enti pubblici e privati interessati; 
  t) cura la predisposizione,  anche  sulla  base  della  rilevazione
delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni, nonche', con  il  supporto  della  Direzione  generale
Contratti e concessioni,  degli  accordi  di  valorizzazione  di  cui
all'articolo 112 del Codice; 
  u) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque
sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di
mostre  o  esposizioni  di  beni  librari,  e  ne  cura   i   diritti
patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato; 
  v) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni
soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della
Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali
funzioni al Ministero. 
  3. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26  aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti,  svolge
i compiti  in  materia  di  proprieta'  intellettuale  e  di  diritto
d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni,  nonche'  di  indirizzo  e,
d'intesa con la  Direzione  generale  Bilancio,  di  vigilanza  sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 
  4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le
funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Istituto  centrale  per  il
catalogo unico delle  biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni
bibliografiche,  sull'Istituto  centrale  per   i   beni   sonori   e
audiovisivi, sulla  Biblioteca  nazionale  centrale  di  Roma,  sulla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro  e
la lettura. Limitatamente ai profili contabili e finanziari  ai  fini
dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale
Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di
variazione e del conto consuntivo, la vigilanza  e'  svolta  d'intesa
con la Direzione generale Bilancio. La  Direzione  generale  assegna,
altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con  la
Direzione generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai
suddetti Istituti. 
  5.  La  Direzione  generale  Biblioteche   e   istituti   culturali
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei
piani gestionali di competenza. 
  6. La  Direzione  generale  Biblioteche  e  istituti  culturali  si
articola  in  sette  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
centrali, compresi gli Istituti centrali e  gli  Istituti  dotati  di
autonomia speciale, e  nelle  biblioteche  di  cui  all'articolo  38,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le
          note all'art. 14. 
              - Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76,  112
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano
          le note all'art. 15. 
              - La legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248. 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  26
          aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27
          aprile 2005, n. 96, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 2005, n.  109,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146: 
              «Art. 2 (Coordinamento delle politiche  in  materia  di
          diritto d'autore). - 1. Al fine  di  consentire  l'efficace
          coordinamento,  anche  a  livello   internazionale,   delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
          18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali previsti  dall'art.  6,  comma  3,
          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,  n.  173,  sono
          esercitati d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del  Ministro
          per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
          Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.". 
              3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali esercita"  sono  inserite  le
          seguenti: "congiuntamente con il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri". 
              3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.: 
              «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria,  commercio  e
          artigianato; 
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma
          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7
          della legge 5 luglio 1989, n. 246,  e  Commissione  per  il
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire. 
              3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura
          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in
          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle
          regioni. 
              3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
          nelle  regioni  a   statuto   speciale   tuttora   operanti
          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
          nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda  fascia
          o equiparati, appartenenti  ai  ruoli  della  Presidenza  o
          chiamati in posizione di comando o fuori ruolo  nell'ambito
          della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 
              3-ter.  I  dirigenti  appartenenti   ai   ruoli   delle
          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 
              4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, secondo le disposizioni di cui  all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari  sociali
          della Presidenza. Al Ministero stesso sono  contestualmente
          trasferite le inerenti risorse  finanziarie,  materiali  ed
          umane. 
              5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti di cui all'art. 41 del  decreto  legislativo  sul
          riordinamento  dei  Ministeri,  con  le  inerenti   risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
              6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'articolo
          38 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento  per
          i servizi tecnici nazionali della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del  Servizio
          sismico   nazionale,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          112, e successive modificazioni. Sono escluse dal  suddetto
          trasferimento le funzioni gia' attribuite  all'Ufficio  per
          il sistema informativo unico, che  restano  assegnate  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  sono  affidate  al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
              6-bis. Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro  non
          regolare di cui all'articolo 78  della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116,  comma  7,
          della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'  trasferito  al
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le
          relative risorse finanziarie  ed  i  comandi  in  atto.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le  relative  variazioni  di
          bilancio. 
              6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono  trasferiti
          al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione i  compiti,  le  funzioni  e  le  attivita'
          esercitati  dal  Centro  tecnico  di  cui   al   comma   19
          dell'articolo 17della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  al
          comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre  2000,  n.
          340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite  le
          risorse finanziarie e  strumentali,  nonche'  quelle  umane
          comunque in servizio. 
              6-quater. In sede di prima  applicazione  il  personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento. 
              6-quinquies. Al riordino organizzativo, di  gestione  e
          di funzionamento del  Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione si provvede  con  successivi
          regolamenti adottati ai sensi del comma 1  dell'articolo  5
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
          abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
          1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, e il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio  di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 
              11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto
          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime. 
              11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto-legge 6 maggio  2002,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
          di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza  sono
          svolti, ai sensi dell'articolo 33  della  legge  23  agosto
          1988, n.  400,  da  personale  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita
          Sovrintendenza,  costituita  con  decreto  del   Presidente
          adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale  e'  preposto  un
          coordinatore  nominato  ai  sensi  dell'articolo  18  della
          citata legge n. 400 del 1988. 
              11-ter.   La   Presidenza    puo'    provvedere    alla
          amministrazione, organizzazione, coordinamento  e  gestione
          dei servizi generali di  supporto,  purche'  non  siano  di
          nocumento alle esigenze di sicurezza,  attraverso  societa'
          per   azioni   appositamente    costituita,    anche    con
          partecipazione minoritaria di soggetti privati  selezionati
          attraverso procedure ad evidenza pubblica. I  rapporti  tra
          la societa' e  la  Presidenza  sono  regolati  da  apposito
          contratto di servizio, anche con riferimento alla  verifica
          qualitativa delle prestazioni rese. 
              11-quater. Con specifico atto aggiuntivo  al  contratto
          di servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite  le
          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
          personale in servizio presso la Presidenza che,  mantenendo
          lo stesso stato  giuridico,  su  base  volontaria  e  senza
          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
          presso la societa'. 
              11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto   nel
          processo di attuazione di cui al comma 11-ter e'  assegnato
          alle  altre  strutture  generali  della   Presidenza,   nel
          rispetto  delle   procedure   di   consultazione   con   le
          organizzazioni   sindacali   previste    dalla    normativa
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 gennaio 2008, n. 21: 
              «Art. 1 (Disposizioni concernenti la Societa'  italiana
          degli autori ed editori). - 1. La Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a  base
          associativa e svolge le funzioni indicate  nella  legge  22
          aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni.  La  SIAE
          esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e
          puo'  effettuare,  altresi',  la  gestione  di  servizi  di
          accertamento  e  riscossione  di  imposte,   contributi   e
          diritti, anche  in  regime  di  convenzione  con  pubbliche
          amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici
          o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali, promuove studi e  iniziative  volti
          ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani  e
          ad agevolare la fruizione  pubblica  a  fini  didattici  ed
          educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso  reti
          telematiche. 
              2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata  dalle  norme
          di diritto privato. Tutte le  controversie  concernenti  le
          attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita'  di  gestione
          dei diritti, nonche' l'organizzazione  e  le  procedure  di
          elezione e di  funzionamento  degli  organi  sociali,  sono
          devolute  alla  giurisdizione  ordinaria,  fatte  salve  le
          competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 
              3. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          esercita, congiuntamente con il  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  la  vigilanza  sulla  SIAE.  L'attivita'  di
          vigilanza e' svolta sentito  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 
              4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea  su
          proposta del consiglio di amministrazione ed  e'  approvato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Il presidente e' nominato con decreto del Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, previa designazione da parte dell'assemblea  della
          SIAE. 
              5. L'articolo 7  del  decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 
              6. Dall'attuazione delle  disposizioni  della  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.