Art. 16 
 
 
                         Dotazione organica 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate
nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di  secondo
livello, alla ripartizione, nelle strutture  centrali  e  periferiche
del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti  per
fascia retributiva e profilo professionale. 
  3. Il personale dirigenziale, di prima e  di  seconda  fascia,  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.