Art. 16 Dotazione organica 1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale. 3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico. 4. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.