(Trattato di Estradizione-art. 16)
 
                             ARTICOLO 16 
 
               Procedura Semplificata di Estradizione 
 
  1. Quando la persona di cui si chiede  l'estradizione  dichiara  di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della
sola  domanda  di  arresto  provvisorio  senza  che  sia   necessario
presentare la documentazione  di  cui  all'Articolo  7  del  presente
Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto puo'  richiedere  le  ulteriori
informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 
  2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta  e'  valida
se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo  di  informare  la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di  estradizione,  del  diritto   ad   avvalersi   della   protezione
conferitagli dal  principio  di  specialita'  e  dell'irrevocabilita'
della dichiarazione stessa. 
  3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario
in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni  della  sua
validita'.