ARTICOLO 16 Produzione di Documenti, Atti e Cose 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facolta' di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformita' al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato. 3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' le cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.