Art. 16 Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019»; b) il comma 6 e' abrogato; c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione. 7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del consiglio dei ministri Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Decorrenze e norme transitorie). - 1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 , all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze: a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; b) il GIT dal 1° settembre 2019. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. (Abrogato). 7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita' certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione. 7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».