Art. 16 
 
                    Modificazioni all'articolo 19 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono  inserite  le
seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si
applicano  dall'anno  scolastico  2020/2021.  A  decorrere   dal   1°
settembre 2019»; 
    b) il comma 6 e' abrogato; 
    c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis.  Al  fine  di  garantire  la  graduale   attuazione   delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi  da
1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano,
alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle  studentesse
e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.
104, al passaggio di grado di istruzione. 
  7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di  cui  all'articolo  9,  la
richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal
dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale
procede all'assegnazione  dei  posti  di  sostegno  senza  la  previa
conferma, ovvero il parere, dei GIT.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Bongiorno, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 16: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 19 (Decorrenze  e  norme  transitorie).  -  1.  A
          decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento
          sostituisce   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo
          dinamico-funzionale. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1  a
          5, all'articolo  6  ,  all'articolo  7  e  all'articolo  10
          decorrono dal 1° settembre 2019.  Le  disposizioni  di  cui
          all'articolo   10   si   applicano   dall'anno   scolastico
          2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del
          Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante  "Atto
          di indirizzo e  coordinamento  relativo  ai  compiti  delle
          unita' sanitarie locali in materia di alunni  portatori  di
          handicap", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento  e'
          redatto  dall'unita'   di   valutazione   multidisciplinare
          disciplinata  dall'articolo  5,  comma  3,   del   presente
          decreto. 
              3. I Gruppi di lavoro  di  cui  all'articolo  15  della
          legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9  del
          presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze: 
                a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; 
                b) il GIT dal 1° settembre 2019. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  8  e  9
          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come
          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si
          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2017.  Nelle  more
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  2
          e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo
          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  4   a   7
          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come
          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si
          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2019.  Nelle  more
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  1
          e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo
          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              6. (Abrogato). 
              7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si  applicano
          a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto
          di cui al comma 5 del medesimo articolo;  a  decorrere  dal
          predetto anno accademico,  non  possono  essere  effettuati
          percorsi  di  formazione   per   il   conseguimento   della
          specializzazione per le  attivita'  di  sostegno  didattico
          alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia,  alle
          alunne e agli alunni della scuola primaria con  disabilita'
          certificata, come disciplinati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
          settembre 2010, n. 249. 
              7-bis. Al fine  di  garantire  la  graduale  attuazione
          delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  fermo
          restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui
          all'articolo  5,  commi  da  1   a   5,   all'articolo   6,
          all'articolo  7  e  all'articolo  10  si  applicano,   alle
          bambine,  ai  bambini,  alle  alunne,  agli  alunni,   alle
          studentesse e agli  studenti  certificati  ai  sensi  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, al  passaggio  di  grado  di
          istruzione. 
              7-ter.  Fino  alla  costituzione   dei   GIT   di   cui
          all'articolo 9, la richiesta  relativa  al  fabbisogno  dei
          posti di  sostegno  e'  inviata  dal  dirigente  scolastico
          all'Ufficio   scolastico   regionale   senza   la    previa
          consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico
          regionale procede all'assegnazione dei  posti  di  sostegno
          senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».