Art. 16 
 
              Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, 
                 informazione e formazione specifica 
 
  1. La valutazione dei  rischi  di  cui  al  comma  l,  lettera  a),
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008  e  la
conseguente redazione del documento di valutazione  dei  rischi  sono
effettuate  dal  datore  di  lavoro  esclusivamente  per  le  sedi  e
infrastrutture di competenza. 
  2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione
del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature  e  dispositivi  di
protezione individuale forniti al personale del  Corpo  nazionale  e'
effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono
alla  redazione  del  capitolato,  all'acquisto  e  al  collaudo  del
materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto  che
il datore di lavoro provveda autonomamente  agli  acquisti.  Ai  soli
fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le
funzioni di datore di lavoro. Il datore di  lavoro  e  il  dirigente,
destinatari delle forniture di cui al presente comma,  verificano  la
completezza della documentazione tecnica  e  la  funzionalita'  delle
forniture medesime e  individuano,  anche  sulla  base  di  direttive
impartite  dal  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  il  personale
abilitato al loro utilizzo.  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente
assicurano, altresi', al personale assegnatario  delle  forniture  di
cui al presente comma, la formazione  e  l'informazione  relativa  al
loro corretto impiego. 
  3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui  il  personale
del  Corpo  nazionale  interviene  per  la  tutela   della   pubblica
incolumita', dei beni e dell'ambiente,  compresi  i  campi  base,  le
installazioni e gli impianti  messi  in  opera  per  la  gestione  di
situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi  di
cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto  legislativo
n. 81 del 2008 si  intendono  adempiuti  adottando  uno  o  piu'  dei
seguenti  strumenti  appositamente   predisposti:   corsi   base   di
qualificazione e  di  specializzazione,  attivita'  di  istruzione  e
addestrative  di  aggiornamento,  verifica   e   mantenimento   delle
qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali
addestrativi e libretti di uso  e  manutenzione  e  note  informative
redatte  dalle  ditte  fornitrici.  Nelle  circostanze  indicate  nel
periodo  precedente,  il  personale  interviene  sulla   base   della
preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e
le  procedure  ritenute  piu'  idonee  e  applicabili  in   relazione
all'evento, contemperando la valutazione della  diretta  e  personale
esposizione al pericolo con l'esigenza di  assicurare  la  protezione
propria e di  quanti  sono  presenti  sullo  scenario,  in  relazione
all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare. 
  4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in  cui  si
effettuano attivita'  di  addestramento,  esercitazioni  operative  o
manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di  fuori  delle
sedi e  infrastrutture  di  pertinenza  del  Corpo  nazionale.  Nelle
circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte
a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le  modalita'
di cui al comma 3. 
  5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti
che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno,  gli
adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul  lavoro
spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti. 
  6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e
l'aggiornamento dei dirigenti,  dei  preposti  e  dei  lavoratori  in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  sono
espletati nell'ambito dei corsi di formazione  teorico-pratica  e  di
addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in
carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di  addestramento,
mantenimento e re-training svolti  presso  le  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni  vigenti
nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione
di corsi, seminari e conferenze svolti anche  dalle  amministrazioni,
istituzioni ed enti esterni. 
  7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e
l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza  medica  di
emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  81
del 2008, sono soddisfatti  con  il  corso  di  formazione  di  base,
l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata. 
  8. Ai fini della  registrazione  e  del  controllo  degli  obblighi
formativi per il personale, compresi  quelli  indicati  dall'articolo
37, comma 14, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  il  Corpo
nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi
del  libretto  individuale  della  formazione  ovvero   di   apposite
attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita'
formative o di addestramento dei lavoratori. 
  9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto
legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress
lavoro-correlato  e'  definita  tenendo   conto   delle   particolari
caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo degli articoli 17, comma 1, lettera  a),
          e 28, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per v.
          la  rubrica  nelle  note  alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'art. 13. 
              - Si riporta il testo degli articoli 37,  comma  14,  e
          45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  (per  la
          rubrica nelle note alle premesse): 
              «Art. 37. - (Omissis). 
              14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni,  se
          concretamente disponibile in quanto attivato  nel  rispetto
          delle  vigenti  disposizioni.  Il  contenuto  del  libretto
          formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
          programmazione della formazione e di  esso  gli  organi  di
          vigilanza  tengono  conto  ai  fini  della  verifica  degli
          obblighi di cui al presente decreto.». 
              «Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il  datore  di  lavoro,
          tenendo  conto  della  natura  della  attivita'   e   delle
          dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva,  sentito
          il medico competente ove nominato, prende  i  provvedimenti
          necessari in materia di  primo  soccorso  e  di  assistenza
          medica di emergenza, tenendo conto  delle  altre  eventuali
          persone presenti  sui  luoghi  di  lavoro  e  stabilendo  i
          necessari rapporti con i  servizi  esterni,  anche  per  il
          trasporto dei lavoratori infortunati. 
              2. Le  caratteristiche  minime  delle  attrezzature  di
          primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la  sua
          formazione,   individuati   in   relazione   alla    natura
          dell'attivita', al numero dei  lavoratori  occupati  ed  ai
          fattori   di   rischio   sono   individuati   dal   decreto
          ministeriale 15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi
          decreti ministeriali di  adeguamento  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Con  appositi  decreti  ministeriali,  acquisito  il
          parere della Conferenza  permanente,  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          vengono definite le modalita'  di  applicazione  in  ambito
          ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
          e successive modificazioni.».