(Allegato 1-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                    Richiesta delle copie di atti 
                e documenti del fascicolo processuale 
 
    1. La parte interessata procede alla  richiesta  di  rilascio  di
duplicato informatico o di copia  informatica,  anche  per  immagine,
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  alla  segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso. 
    2. La segreteria dell'ufficio  giudiziario  comunica  alla  parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio,  con  mezzi
telematici. 
    3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 
    4.  La  ricevuta  telematica  e'   associata   all'identificativo
univoco. 
    5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo
avviene di norma  a  mezzo  PEC  con  invio  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  richiedente,  secondo  le   specifiche
tecniche di cui all'art. 19. 
    6. La conformita' dell'atto all'originale  digitale  o  analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del  segretario,  con  apposizione  della  propria
firma  digitale,  o,  nel  caso  di  rilascio  cartaceo,  con   firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie  del  medesimo  atto  o
documento, la conformita' deve  essere  attestata  separatamente  per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 
    7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e'
dovuto quando la copia e'  estratta  dal  fascicolo  informatico  dai
soggetti abilitati ad accedervi.