(Allegato 2-art. 16)
                              Art. 16. 
 
         Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - 
                       art. 16 dell'Allegato 1 
 
    1.  La  richiesta  telematica  di  copie  di  atti  e   documenti
processuali   e'   effettuata   attraverso   apposita   funzionalita'
disponibile sul sito istituzionale. 
    2. La richiesta e' effettuata indicando il numero  di  protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui  si  richiede  duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea. 
    3. La richiesta e' effettuata  mediante  la  compilazione  di  un
apposito modulo disponibile sul sito istituzionale. 
    4. Al richiedente e' assegnato un codice  identificativo  univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia. 
    5. Il rilascio della copia informatica di  atti  e  documenti  e'
eseguito previo pagamento dei  relativi  diritti,  con  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115 e successive modificazioni. 
    6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita  sezione  del
sito istituzionale l'importo da  versare  per  i  diritti  di  copia,
calcolato in base alle vigenti  disposizioni  normative,  secondo  le
indicazioni fornite dall'interessato al  momento  dell'individuazione
dei documenti di  cui  ha  chiesto  copia.  Insieme  all'importo  dei
diritti  e  degli  oneri  viene  comunicato   all'interessato   anche
l'identificativo  univoco  associato  al  flusso  di  gestione  della
richiesta di rilascio della copia. 
    7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo  dopo  che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento. 
    8. Se la copia richiesta riguarda  documenti  che,  per  la  loro
tipologia o dimensione,  non  possono  essere  inviati  con  PEC,  la
Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che  la  copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari. 
    9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile  nel
sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile  da  chiunque  vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.