Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - art. 16 dell'Allegato 1 1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali e' effettuata attraverso apposita funzionalita' disponibile sul sito istituzionale. 2. La richiesta e' effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea. 3. La richiesta e' effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul sito istituzionale. 4. Al richiedente e' assegnato un codice identificativo univoco associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia. 5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e' eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione del sito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia. 7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento. 8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari. 9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.