Art. 16 
 
Modifiche al decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  convertito  con
  modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma  8-bis((,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi)):  «Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica
di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio  ((dei  ministri))
puo' avviare il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio  dei
poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo,  trovano
applicazione i termini e le norme procedurali ((previsti dal presente
articolo)) nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il  termine  di
quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione
del procedimento di accertamento  della  violazione  dell'obbligo  di
notifica.»; 
    b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo  le  parole
«l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla  base
dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea»; 
    c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis: 
      1) al decimo periodo,  le  parole  «dall'ultimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»; 
      2) sono aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
violazione degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,
anche in assenza della notifica, la Presidenza  del  Consiglio  ((dei
ministri))  puo'  avviare  il  procedimento  ai  fini  dell'eventuale
esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano  applicazione  i
termini e le norme procedurali ((previsti)) dal  presente  comma.  Il
termine di trenta giorni di  cui  al  presente  comma  decorre  dalla
conclusione  del  procedimento  di  accertamento   della   violazione
dell'obbligo di notifica.»; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: «8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica  di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio ((dei ministri)) puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio  dei  poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e  le  norme
procedurali  ((previsti))  dal   presente   articolo,   nonche'   dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di
cui ai commi 4 e 6 decorre  dalla  conclusione  del  procedimento  di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»; 
    e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
      «2. Al fine  di  raccogliere  elementi  utili  all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a  pubbliche  amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 
      3. Ai medesimi fini di cui al ((comma 2,))  la  Presidenza  del
Consiglio puo' stipulare, ((senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,)) convenzioni o protocolli di intesa con istituti o
enti di ricerca.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  degli  articoli  1,  comma  8-bis,
          1-bis, 2 e 2-bis del decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56 (Norme in materia di poteri  speciali  sugli  assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 1 Poteri speciali nei settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale 
                1. - 8. Omissis 
                8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato  e  ferme
          le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non  osservi
          gli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo  e'
          soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al
          doppio del valore dell'operazione e comunque non  inferiore
          all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
          imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per  il  quale  sia
          stato approvato il bilancio. Nei casi di  violazione  degli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche  in
          assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano  applicazione  i
          termini  e  le  norme  procedurali  previsti  dal  presente
          articolo nonche' dal regolamento di  cui  al  comma  8.  Il
          termine di quarantacinque giorni di cui  ai  commi  4  e  5
          decorre dalla conclusione del procedimento di  accertamento
          della violazione dell'obbligo di notifica." 
                "Art. 1-bis  Poteri  speciali  inerenti  le  reti  di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G 
                1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio  dei  poteri
          di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
          sistema di  difesa  e  sicurezza  nazionale  i  servizi  di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia 5G. 
                2. La  stipula  di  contratti  o  accordi  aventi  ad
          oggetto l'acquisizione,  a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o
          servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione,
          alla manutenzione e alla gestione  delle  reti  inerenti  i
          servizi  di  cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione,  a
          qualsiasi  titolo,  di  componenti   ad   alta   intensita'
          tecnologica  funzionali  alla  predetta   realizzazione   o
          gestione, quando  posti  in  essere  con  soggetti  esterni
          all'Unione europea, e' soggetta alla  notifica  di  cui  al
          comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di
          veto  o  dell'imposizione  di  specifiche  prescrizioni   o
          condizioni. A tal fine, sono oggetto di  valutazione  anche
          gli  elementi  indicanti  la   presenza   di   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti  e  dei  dati  che  vi  transitano,
          compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
          linee  guida   elaborati   a   livello   internazionale   e
          dall'Unione europea. 
                2-bis.  In   sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di  cui  al  comma  2,  l'impresa  notificante
          fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
          cui al primo periodo del medesimo comma 2,  conclusi  prima
          del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione. 
                3. Per le finalita' di cui ai commi 2  e  2-bis,  per
          soggetto esterno all'Unione europea si intende il  soggetto
          di cui all'articolo 2, comma 5-bis. 
                3-bis. Entro dieci giorni  dalla  conclusione  di  un
          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni
          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di
          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il
          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'
          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili
          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi
          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'undicesimo periodo del presente comma, nel caso in cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti
          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del
          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di
          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,  possono  essere
          individuate misure di semplificazione  delle  modalita'  di
          notifica,  dei   termini   e   delle   procedure   relativi
          all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
          di cui al comma 2." 
                "Art.  2  Poteri  speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni 
                1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti  e  delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
                1-bis. 
                1-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale, ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
                2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima  che  vi
          sia data attuazione,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi
          termini  le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
                2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto   od   operazione,
          adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa in cui siano compresi detti  attivi  o  l'assegnazione
          degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di
          societa'  controllate  che  detengono  i  predetti  attivi,
          ovvero che abbia per effetto il  trasferimento  della  sede
          sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
          notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi  sia
          data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
                4. Con le notifiche di cui ai commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. L'acquisto a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato  dall'acquirente   entro   dieci   giorni   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente  ad  ogni
          informazione utile alla descrizione generale  del  progetto
          di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente  ha   stipulato   uno   dei   patti   previsti
          dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato approvato il bilancio. 
                5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma
          3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di  cui  ai  commi
          2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per  'soggetto  esterno
          all'Unione europea' si intende: 
                  a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
          non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede  legale
          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; 
                  b) qualsiasi persona giuridica che abbia  stabilito
          la sede  legale  o  dell'amministrazione  o  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alla lettera a); 
                  c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
          abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,  la  sede
          legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          qualora sussistano elementi che indichino un  comportamento
          elusivo rispetto all'applicazione della disciplina  di  cui
          al presente decreto. 
                6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
          di impegni diretti  a  garantire  la  tutela  dei  predetti
          interessi.   Qualora   si   renda   necessario   richiedere
          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.
          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i
          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. In casi eccezionali  di  rischio
          per la  tutela  dei  predetti  interessi,  non  eliminabili
          attraverso l'assunzione  degli  impegni  di  cui  al  primo
          periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base  della  stessa
          procedura,   all'acquisto.   Fino    alla    notifica    e,
          successivamente,  fino   al   decorso   del   termine   per
          l'eventuale  esercizio  del   potere   di   opposizione   o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: 
                  a)   che   l'acquirente    sia    direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) che vi sia un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
                7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                  a) l'esistenza, tenuto conto anche delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                  b) l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                    1)  la   sicurezza   e   la   continuita'   degli
          approvvigionamenti; 
                    2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
          delle reti e degli impianti; 
                  b-bis) per le operazioni  di  cui  al  comma  5  e'
          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per l'ordine pubblico. 
                8.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di   rilevanza
          strategica individuate con i decreti di cui al comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
                8-bis. Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di
          notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza
          della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A  tale
          scopo,  trovano  applicazione  i   termini   e   le   norme
          procedurali previsti dal  presente  articolo,  nonche'  dal
          regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
          giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
                9. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei  trasporti,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  di
          settore,  ove  esistenti,  sono  emanate  disposizioni   di
          attuazione del presente  articolo,  anche  con  riferimento
          alla  definizione,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
          venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato.  Qualora  i  pareri  espressi  dalle  Commissioni
          parlamentari  competenti  rechino  identico  contenuto,  il
          Governo,   ove   non   intenda   conformarvisi,   trasmette
          nuovamente  alle   Camere   lo   schema   di   regolamento,
          indicandone le ragioni in un'apposita relazione.  I  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
          il termine di venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri speciali, di cui ai commi 3  e  6,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  6,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero dello sviluppo economico  o  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
          di competenza." 
                "Art.    2-bis    Collaborazione    con     autorita'
          amministrative di settore 
                1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui  fondi
          pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni,
          l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,   l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni,  l'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e ambiente e il gruppo  di  coordinamento
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. 
                2.   Al   fine   di   raccogliere   elementi    utili
          all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo  di
          coordinamento  istituito  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  agosto
          2014 puo'  richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti
          pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi  che  ne
          siano in possesso, di fornire  informazioni  e  di  esibire
          documenti. 
                3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la  Presidenza
          del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa
          con istituti o enti di ricerca."