Art. 16 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio.