Art. 16 
 
 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
ove non  diversamente  previsto,  entro  i  limiti  delle  rispettive
disponibilita' di bilancio.