Art. 16 
 
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi  alla  cessazione
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri  del  31  gennaio  2020,  possono  essere   utilizzati   per
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione   internazionale,   fermo
restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto  2015,  n.
142,  e  successive  modificazioni,  in  materia   di   servizi   per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.