Art. 16 
 
 
Disposizioni per facilitare l'esercizio del  diritto  di  voto  degli
italiani all'estero nel referendum confermativo del  testo  di  legge
costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" 
 
  1.  Per   il   referendum   confermativo   del   testo   di   legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  240  del  12
ottobre 2019: 
    a) il termine di cui all'articolo 12,  comma  7,  primo  periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'  fissato  alle  ore  16  del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia; 
    b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; 
    c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori; 
    d) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento.