Art. 160
           Compiti e funzioni dell'Autorita' di vigilanza

  1.  Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1
dell'articolo  159,  l'Autorita'  vigila  sulle risorse idriche e sui
rifiuti  e  controlla  il  rispetto della disciplina vigente a tutela
delle  risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi
poteri ad essa attribuiti dalla legge.
  2. L'Autorita' in particolare:
    a)  assicura  l'osservanza  dei  principi  e  delle  regole della
concorrenza  e  della  trasparenza nelle procedure di affidamento dei
servizi;
    b)   tutela   e  garantisce  i  diritti  degli  utenti  e  vigila
sull'integrita' delle reti e degli impianti;
    c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
    d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori
e  dei  rispettivi  servizi,  avvalendosi  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 161;
    e)  propone  gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e
delle  convenzioni  in base all'andamento del mercato e laddove siano
resi  necessari  dalle  esigenze  degli  utenti  o dalle finalita' di
tutela e salvaguardia dell'ambiente;
    f)  specifica  i livelli generali di qualita' riferiti ai servizi
da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio che disciplinano la materia;
    g)  controlla  che  i  gestori  adottino  una  carta  di servizio
pubblico  con  indicazione  di  standard  dei  singoli  servizi  e ne
verifica il rispetto;
    h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli
atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere
in  violazione  delle  norme  di  cui  alle  parti terza e quarta del
presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi
comportamenti,  richiedendo  anche il risarcimento del danno in forma
specifica  o  per  equivalente; denuncia all'autorita' giudiziaria le
violazioni  perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti
terza   e   quarta   del   presente  decreto;  sollecita  l'esercizio
dell'azione  di  responsabilita' per i danni erariali derivanti dalla
violazione delle norme medesime;
    i)   formula   al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio   proposte   di   revisione   della   disciplina  vigente,
segnalandone   i  casi  di  grave  inosservanza  e  di  non  corretta
applicazione;
    l)  predispone  ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' svolta, con particolare riferimento allo stato
e  all'uso  delle  risorse  idriche,  all'andamento  dei  servizi  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonche' all'utilizzo dei medesimi
nella produzione di energia;
    m)  definisce,  d'intesa  con  il  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  con  la  Conferenza delle regioni e delle
province  autonome, i programmi di attivita' e le iniziative da porre
in  essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la
cooperazione  con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti
dalle regioni e dalle province autonome competenti;
    n)  esercita  le  funzioni  gia'  di competenza dell'Osservatorio
nazionale   sui   rifiuti  istituito  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    o)  puo'  svolgere  attivita'  di  consultazione nelle materie di
propria   competenza  a  favore  delle  Autorita'  d'ambito  e  delle
pubbliche  amministrazioni,  previa  adozione  di apposito decreto da
parte  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, per la
disciplina delle modalita', anche contabili, e delle tariffe relative
a tali attivita'.
  3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorita':
    a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei
settori  idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati
tenuti  all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e
quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso
ed   ispezione   alle   documentazioni  in  conformita'  ad  apposito
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
    b)  irroga  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino  a  trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo,
rifiutano  od  omettono  di  fornire  le  informazioni o di esibire i
documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso
o  le  ispezioni;  irroga la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  fino  a  sessantamila  euro  ai  soggetti  che forniscono
informazioni   od  esibiscono  documenti  non  veritieri;  le  stesse
sanzioni  sono  irrogate  nel  caso  di  violazione degli obblighi di
informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 161;
    c)  comunica,  alle  autorita'  competenti ad adottare i relativi
provvedimenti,  le  violazioni, da parte dei gestori, delle Autorita'
d'ambito  e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e
delle  disposizioni  di  cui  alle  parti terza e quarta del presente
decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela
dell'ambiente,  dei  diritti  degli  utenti e dei legittimi usi delle
acque;  adotta  i  necessari  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti,
ordinatori  ed  inibitori,  assicurando  tuttavia  la continuita' dei
servizi;
    d) puo' intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni
o inadempimenti delle Autorita' d'ambito.
  4.  Il  ricorso  contro  gli  atti e i provvedimenti dell'Autorita'
spetta  alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza
del TAR del Lazio.
 
          Note all'art. 160:
              - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  recante  "Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE sui
          rifiuti,  della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
          e  della  direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
          di  imballaggio", pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  15  febbraio  1997, e' il
          seguente:
              "Art.  26. - 1. Al fine di garantire l'attuazione delle
          norme   di   cui   al  presente  decreto  legislativo,  con
          particolare  riferimento  alla prevenzione della produzione
          della  quantita'  e  della  pericolosita'  dei  rifiuti  ed
          all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'  della
          gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi e dei rifiuti di
          imballaggio,  nonche'  alla  tutela della salute pubblica e
          dell'ambiente,    e'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'ambiente,  l'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti, in
          appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in
          particolare, le seguenti funzioni:
                a) vigila   sulla   gestione   dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                b) provvede   all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti;
                c) esprime  il  proprio parere sul Programma generale
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  42  e  lo trasmette per
          l'adozione  definitiva  al  Ministro  dell'ambiente  ed  al
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          ed alla Conferenza Stato-regioni;
                d) predispone il Programma generale di prevenzione di
          cui  all'art.  42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
          non provveda nei termini previsti;
                e) verifica  l'attuazione  del  Programma Generale di
          cui  all'art.  42  ed  il raggiungimento degli obiettivi di
          recupero e di riciclaggio;
                f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
                g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
          comma  5,  e  lo  trasmette  per l'approvazione al Ministro
          dell'ambiente  ed al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;
                h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
                i) predispone  un rapporto annuale sulla gestione dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura    la    trasmissione   ai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita'.
              2.   L'Osservatorio   e'  costituito  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  ed e'
          composto  da  nove  membri,  scelti  tra persone esperte in
          materia, di cui:
                a) tre  designati  dal Ministro dell'ambiente, di cui
          uno con funzioni di Presidente;
                b)  due designati dal Ministro dell'industria, di cui
          uno con funzioni di vice-presidente;".