(Norme-art. 160)
                              Art. 160 
(Determinazione  della  data  dell'udienza   dibattimentale   o   del
                       procedimento speciale) 
  1. Ai fini dell'emissione  del  decreto  di  citazione  a  giudizio
ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132  comma  2  e'
proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico  ministero
o dal giudice per le indagini preliminari. 
  2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza  davanti  al
giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556  comma
2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice,  l'individuazione  della
data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero,
dal presidente della sezione dei giudici per le indagini  preliminari
ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.