Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale) 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.