Art. 160. Sosta degli animali 1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale (a), nei centri urbani il conducente deve vigilare affinche' gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati e' vietata la sosta degli animali sulla carreggiata. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
(a) Si riporta il testo dell'art. 672 del codice penale: "Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali). - Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stesso gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone". La fattispecie di cui al primo comma e' stata depenalizzata e cosi' sanzionata dagli articoli 33, lettera a), e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. L'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, individua la prefettura come destinataria del rapporto per la violazione prevista dall'art. 672 sopratrascritto.