Art. 160. 
                       Contributi dello Stato 
 
  1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con  i  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960  n.  1014  e  successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza  dei
comuni e delle province.