(CODICE CIVILE-art. 1609)
                             Art. 1609. 
 
           (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). 
 
  Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art.  1576
devono essere  eseguite  dall'inquilino  a  sue  spese,  sono  quelle
dipendenti  da  deterioramenti  prodotti  dall'uso,  e   non   quelle
dipendenti da vetusta' o da caso fortuito. 
 
  Le suddette riparazioni, in mancanza  di  patto,  sono  determinate
dagli usi locali.