Art. 161
            Omessa o inidonea informativa all'interessato

  1.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 13 e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tremila  euro  a  diciottomila  euro  o, nei casi di dati sensibili o
giudiziari  o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi
dell'articolo  17  o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per  uno o piu' interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma  puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace
in ragione delle condizioni economiche del contravventore.