ART. 161 (osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti) 1. L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti: a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonche' dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi; c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati; e) alle tariffe applicate; f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi. 2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento. 3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di: a) definire indici di produttivita' per la valutazione della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi; c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali; d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia; e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative; f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria; g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi. 4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo deliberazione dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio, cui e' preposto un dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con societa' specializzate.