ART. 161 
         (osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti) 
 
   1. L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti,  si  avvale
di un Osservatorio sui settori di propria competenza.  L'Osservatorio
svolge funzioni di raccolta,  elaborazione  e  restituzione  di  dati
statistici e conoscitivi formando  una  banca  dati  connessa  con  i
sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio, delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, delle Autorita'  di  bacino  e  dei  soggetti  pubblici  che
detengono informazioni nel settore.  In  particolare,  l'Osservatorio
raccoglie ed elabora dati inerenti: 
    a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei
servizi,  nonche'  dei  soggetti  gestori   relativamente   ai   dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) alle  condizioni  generali  di  contratto  e  convenzioni  per
l'esercizio dei servizi; 
    c)  ai  modelli  adottati  di  organizzazione,  di  gestione,  di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) alle tariffe applicate; 
    f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e
lo sviluppo dei servizi. 
   2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta  e  smaltimento  dei
rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio  i  dati  e  le
informazioni  di  cui  al  comma  1  e  comunque  tutti  i  dati  che
l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento. 
   3. Sulla base dei  dati  acquisiti,  l'Osservatorio  effettua,  su
richiesta dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di: 
    a) definire indici di  produttivita'  per  la  valutazione  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    b)  individuare  livelli  tecnologici  e  modelli   organizzativi
ottimali dei servizi; 
    c) definire parametri  di  valutazione  per  il  controllo  delle
politiche  tariffarie  praticate,  anche  a  supporto  degli   organi
decisionali  in  materia  di  fissazione  di  tariffe  e   dei   loro
adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati  in  materia
dai competenti organi statali; 
    d)  individuare  situazioni  di  criticita'  e  di  irregolarita'
funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative
vigenti in materia; 
    e) promuovere  la  sperimentazione  e  l'adozione  di  tecnologie
innovative; 
    f) verificare la fattibilita' e la congruita'  dei  programmi  di
investimento in relazione alle risorse finanziarie  e  alla  politica
tariffaria; 
    g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi. 
   4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  secondo
deliberazione  dell'Autorita'  e  nel  rispetto  delle   disposizioni
generali. 
   5. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del
principio  dell'invarianza  degli  oneri  a  carico   della   finanza
pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio, cui e' preposto un
dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri
compiti,  l'Osservatorio,   su   indicazione   dell'Autorita',   puo'
avvalersi  della  consulenza  di  esperti  nel  settore  e  stipulare
convenzioni  con  enti   pubblici   di   ricerca   e   con   societa'
specializzate.