Art. 161. Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio Le esattorie per le quali non e' chiesta la conferma o se chiesta non e' stata accordata o se accordata non e' stata accettata, sono collocate per asta pubblica. Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere sulle domande di conferma, i consigli comunali deliberano sulle condizioni per l'asta. Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente testo unico ed i termini stabiliti per il primo e il secondo esperimento sono ridotti alla meta. Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate entro il 15 novembre 1963. L'aggio base per l'asta non puo' essere fissato in misura superiore all'8% e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6.72% stabilito dall'articolo 56, e' ricondotto a tale limite al termine del primo quinquennio. Le esattorie non potute collocare entro il 15 novembre 1963, sono conferite di ufficio dal prefetto e quelle non potute collocare neanche di ufficio sono, dal prefetto medesimo e nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette consorziate alla esattoria o consorzio viciniore atte stesse condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono aggregate.