(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 161)
                              Art. 161. 
     Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio 

 
  Le esattorie per le quali non e' chiesta la conferma o  se  chiesta
non e' stata accordata o se accordata non e'  stata  accettata,  sono
collocate per asta pubblica. 
  Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere
sulle domande di  conferma,  i  consigli  comunali  deliberano  sulle
condizioni per l'asta. 
  Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore dal presente testo unico ed i termini  stabiliti
per il primo  e  il  secondo  esperimento  sono  ridotti  alla  meta.
Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate  entro  il  15
novembre 1963. 
  L'aggio base per l'asta non puo' essere fissato in misura superiore
all'8% e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite  massimo  del
6.72% stabilito dall'articolo 56, e'  ricondotto  a  tale  limite  al
termine del primo quinquennio. 
  Le esattorie non potute collocare entro il 15 novembre  1963,  sono
conferite di ufficio dal  prefetto  e  quelle  non  potute  collocare
neanche di ufficio sono, dal prefetto medesimo  e  nell'ambito  della
circoscrizione  dell'ufficio  distrettuale  delle   imposte   dirette
consorziate  alla  esattoria  o  consorzio  viciniore   atte   stesse
condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono
aggregate.