(Norme-art. 161)
                              Art. 161 
          (Deposito degli atti per il giudizio abbreviato) 
  1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico  ministero  per  il
giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice,
in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g)  del
codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e'  depositato  nella  cancelleria  del  giudice  per  le
indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di
prenderne visione e di estrarne copia.