Art. 161.
                     Ingombro della carreggiata
  1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria  del  veicolo,
per  caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico  sopraggiungente,  deve
sollecitamente  rendere  libero  per  quanto  possibile  il  transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e  a  spingere  il  veicolo  fuori
della  carreggiata  o,  se  cio'  non  e' possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
  2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento  di
materie  viscide,  infiammabili  o  comunque atte a creare pericolo o
intralcio  alla  circolazione  deve  provvedere   immediatamente   ad
adottare  le  cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e
libero il transito.
  3.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,   l'utente   deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante
il  segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonche' informare l'ente proprietario della strada od  un  organo  di
polizia.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.