Art. 161 
 
             Proroga del pagamento dei diritti doganali 
 
  1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1°
maggio 2020 ed il 31 luglio 2020,  effettuati  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 78 e 79  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni,
senza applicazione di sanzioni ed interessi. 
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale,  si  applica,  su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri  tra  i
soggetti individuati  dall'articolo  61,  comma  2,  lettera  o)  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra  i  soggetti  indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. 
  3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli