(CODICE CIVILE-art. 1612)
                             Art. 1612. 
 
                (Recesso convenzionale del locatore). 
 
  Il locatore che  si  e'  riservata  la  facolta'  di  recedere  dal
contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza
motivata nel termine stabilito dagli usi locali.