ART. 162
       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicura
l'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusione
della  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territoriale
ottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
   2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, le
regioni   e   le  province  autonome,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  assicurano la pubblicita' dei progetti concernenti opere
idrauliche   che   comportano   o   presuppongono  grandi  e  piccole
derivazioni,  opere  di  sbarramento  o di canalizzazione, nonche' la
perforazione  di  pozzi.  A  tal  fine, le amministrazioni competenti
curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente
all'avvio   del   procedimento,   oltre   che  nelle  forme  previste
dall'articolo  7  del  testo  unico delle disposizioni di legge sulle
acque  e  sugli  impianti  elettrici,  approvato con regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione
nazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni
e  delle  province  autonome  di  tutti  i  documenti,  atti, studi e
progetti  inerenti  alle domande di concessione di cui al comma 2 del
presente  articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
 
          Nota all'art. 162:
              - L'art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
          e' il seguente:
              «Art.   7.   -  Le  domande  per  nuove  concessioni  e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque  sono  dirette  al  Ministro  dei  lavori  pubblici e
          presentate   all'Ufficio   del   Genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
              Le  domande  di  cui  al  primo comma relative sia alle
          grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse
          alle  Autorita' di bacino territorialmente interessate che,
          nel  termine  massimo  di  quaranta giorni dalla ricezione,
          comunicano  il  proprio  parere  all'ufficio  istruttore in
          ordine  alla  compatibilita'  della  utilizzazione  con  le
          previsioni  del  piano  di  tutela  e,  anche  in attesa di
          approvazione   dello   stesso,   ai   fini   del  controllo
          sull'equilibrio  del  bilancio idrico o idrologico. Decorso
          il  predetto  termine  senza  che  sia  intervenuta  alcuna
          pronuncia,   il   parere   si  intende  espresso  in  senso
          favorevole.  (Comma cosi' sostituito dall'art. 23, comma 1,
          decreto legislativo n. 152 del 1999).
              Ogni  richiedente di nuove concessioni deve depositare,
          con  la  domanda,  una  somma  pari  ad un quarantesimo del
          canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
          Le  somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
          entrate dello Stato.
              L'Ufficio  del  Genio  civile  ordina  la pubblicazione
          della  domanda  mediante  avviso  nel  Foglio degli annunzi
          legali  delle province nel cui territorio ricadono le opere
          di presa e di restituzione delle acque.
              Nell'avviso  sono  indicati il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
          di  presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso
          della derivazione.
              L'avviso  e'  pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.
              Nei  territori  che  ricadono  nella circoscrizione del
          Magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo   deve   essere  sentito  sull'ammissibilita'  delle
          istanze prima della loro istruttoria.
              Se  il  Ministro  ritiene  senz'altro inammissibile una
          domanda  perche'  inattuabile  o  contraria  al buon regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo  decreto  sentito il parere del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici.
              Le  domande  che  riguardano  derivazioni  tecnicamente
          incompatibili  con  quelle  previste  da una o piu' domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste,  se  presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate  incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
              Dopo   trenta  giorni  dall'avviso,  la  domanda  viene
          pubblicata,  col  relativo progetto, mediante ordinanza del
          Genio civile.
              In  ogni  caso  l'ordinanza  stabilisce il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il   quale   possono   presentarsi  le  osservazioni  e  le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
              Se    le    opere   di   derivazione   interessano   la
          circoscrizione di piu' Uffici del Genio civile, l'ordinanza
          di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
              Nel  caso  di  domande  concorrenti  la  istruttoria e'
          estesa  a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
          con  la  prima; se invece alcune furono accettate al di la'
          dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con
          questa  e  non  con le successive, l'istruttoria e' intanto
          limitata  a  quelle  che sono state presentate ed accettate
          entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.».