Art. 162 
 
Diminuzione  dei  lavori  e  varianti  migliorative  in   diminuzione
                       proposte dall'esecutore 
 
(art. 135, d.P.R. n.  554/1999  e  artt.  12  e  11  d.m.  ll.pp.  n.
                              145/2000) 
 
    1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del
codice, la stazione appaltante puo' sempre ordinare l'esecuzione  dei
lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel  contratto,
nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai
sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento,  e  senza
che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. 
    2. L'intenzione di avvalersi della facolta' di  diminuzione  deve
essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima  del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. 
    3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53,
comma 2, lettere b) e c), del codice, l'esecutore, durante  il  corso
dei lavori puo' proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma  3,  secondo  periodo,
del  codice  di  sua  esclusiva  ideazione  e  che   comportino   una
diminuzione dell'importo originario dei lavori. 
    4. Possono formare oggetto di proposta  le  modifiche  dirette  a
migliorare  gli  aspetti   funzionali,   nonche'   singoli   elementi
tecnologici o singole componenti del  progetto,  che  non  comportano
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite  nel
progetto stesso e che mantengono inalterate il  tempo  di  esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La  idoneita'
delle  proposte  e'  dimostrata  attraverso  specifiche  tecniche  di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. 
    5. La  proposta  dell'esecutore,  redatta  in  forma  di  perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione  economica,  e'
presentata  al  direttore  dei  lavori  che  entro  dieci  giorni  la
trasmette al responsabile  del  procedimento  unitamente  al  proprio
parere. Il responsabile del procedimento entro  i  successivi  trenta
giorni, sentito il progettista,  comunica  all'esecutore  le  proprie
motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla  stipula  di
apposito atto aggiuntivo. 
    6.  Le  proposte  dell'esecutore  devono  essere  predisposte   e
presentate in modo da non  comportare  interruzione  o  rallentamento
nell'esecuzione  dei  lavori  cosi'  come  stabilito   nel   relativo
programma. 
    7. I  capitolati  speciali  possono  stabilire  che  le  economie
risultanti  dalla  proposta  migliorativa  approvata  ai  sensi   del
presente articolo sono ripartite in  parti  uguali  tra  la  stazione
appaltante e l'esecutore. 
 
              Note all'art. 162 
              - Per il testo dell'art. 132 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 161. 
              - Il testo dell'art. 53, comma 2, lett.  b)  e  c)  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “2. Negli appalti relativi a lavori, il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) (omossis) 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori.”