(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 162)
Art. 162. (Art. 78 del Testo Unico)
DEFINIZIONI
Le motoagricole di cui all'art. 29 del Testo Unico sono macchine
semoventi a tre o quattro ruote predisposte per l'effettuazione di
lavori agricoli e munite di pianale o cassa di carico posteriore o
anteriore; in quest'ultimo caso l'altezza del carico dovra' essere
tale da consentire al conducente il campo di visibilita' necessario
per guidare con sicurezza.
Le motoagricole possono essere costituite da due elementi - gruppo
propulsore e carrello - solidamente accoppiati con i necessari gradi
di liberta'; in tal caso la velocita' non dovra' essere superiore a
15 km/h.
La guida dovra' risultare agevole e la frenatura efficace a sicura
anche a veicolo scarico.