Art. 162. Conferimento delle ricevitorie provinciali Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento e' emesso dal Ministro per le finanze sentiti il predetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale. Visto: il Presidente del Consiglio FANFANI Visto: il Ministro per le finanze TRABUCCHI