(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 162)
                              Art. 162. 
             Conferimento delle ricevitorie provinciali 

 
  Le norme di cui agli articoli  precedenti  si  applicano  anche  ai
ricevitori  provinciali  fatta  esclusione  di   quelle   concernenti
l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento  e'  emesso
dal Ministro per le finanze  sentiti  il  predetto,  l'intendente  di
finanza e l'amministrazione provinciale. 

 
                 Visto: il Presidente del Consiglio 
                               FANFANI 

 
                  Visto: il Ministro per le finanze 
                              TRABUCCHI