(Norme-art. 162)
                              Art. 162 
            (Delega delle funzioni di pubblico ministero 
                     in udienza dibattimentale) 
  1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio
1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta  annotazione
in apposito registro ed e' esibita in dibattimento. 
  2. Nel  caso  di  giudizio  direttissimo,  la  delega  puo'  essere
conferita anche per la partecipazione  alla  contestuale  udienza  di
convalida. 
  3. Quando  si  presenta  la  necessita'  di  prestare  il  consenso
all'applicazione della pena su richiesta  o  al  giudizio  abbreviato
ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero
delegato puo' procedere a  consultazioni  con  il  procuratore  della
Repubblica. 
  4. Il pretore, nel caso  previsto  dal  comma  3,  puo'  sospendere
l'udienza per il tempo strettamente necessario.