Art. 162.
                      Trasferimenti alle regioni
  1.  E'  trasferito  alle   regioni,  in  particolare,  il  rilascio
dell'autorizzazione  per  l'espletamento  di  gare  con  autoveicoli,
motoveicoli,  ciclomotori su  strade ordinarie  di interesse  di piu'
province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui
all'articolo 9  del decreto legislativo  30 aprile 1992, n.  285. Del
provvedimento  e' tempestivamente  informata l'autorita'  di pubblica
sicurezza.
  2. Il servizio di polizia  regionale e locale e' disciplinato dalle
leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della
legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
 
          Nota all'art. 162:
            - Il testo dell'art. 9 del gia' citato d. lgs. n. 285 del
          1992 e' il seguente:
            "Art. 9 (Competizioni sportive su  strada).  -  1.  Sulle
          strade  ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le competizioni
          sportive con veicoli o animali e  quelle  atletiche,  salvo
          autorizzazione.  L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco
          del comune in cui devono avere luogo le  gare  atletiche  e
          ciclistiche  e  quelle con animali o con veicoli a trazione
          animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per  le  gare  con
          veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive
          competenti,  nonche'  per  le gare atletiche, ciclistiche e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che  interessano  piu'  comuni.  Nelle  autorizzazioni sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate.
            2.  Le  autorizzazioni  di  cui  al comma 1 devono essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione  per  quelle  di  competenza  del  sindaco e
          almeno trenta giorni prima per  quelle  di  competenza  del
          prefetto  e  possono  essere  concesse  previo  nulla  osta
          dell'ente proprietario della strada.
            3. Per le autorizzazioni di  competenza  del  prefetto  i
          promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere
          il  nulla  osta  per la loro effettuazione al Ministero dei
          lavori  pubblici,  allegando  il  preventivo   parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto  il  carattere  sportivo delle stesse e non si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le  loro  richieste  entro  il  trentuno dicembre dell'anno
          precedente.
            4.    L'autorizzazione    per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere  richiesta  alla  prefettura,  almeno  trenta giorni
          prima  della  data  fissata  per  la  competizione,  ed  e'
          subordinata  al  rispetto delle norme tecnico-sportive e di
          sicurezza vigenti e all'esito favorevole del  collaudo  del
          percorso  di gara e delle attrezzature relative, effettuato
          da  un  tecnico  dell'ente   proprietario   della   strada,
          assistito  dai  rappresentanti  dei Ministeri dell'interno,
          dei  lavori  pubblici,   dei   trasporti,   unitamente   ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche'  di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media  eccedente  50  km/h  sulle tratte da svolgersi sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi  sulle  strade  chiuse  al  traffico; il collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti.
            5.  Nei  casi  in  cui, per motivate necessita', si debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori,  prima  di  chiedere  l'autorizzazione di cui al
          comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici
          il nulla osta di cui al  comma  3  almeno  sessanta  giorni
          prima   della  competizione.  Il  prefetto  puo'  concedere
          l'autorizzazione  a  spostare  la  data  di   effettuazione
          indicata   nel   programma   quando   gli  organi  sportivi
          competenti lo richiedano per motivate  necessita',  dandone
          comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
            6.   L'autorizzazione   della   prefettura   e'  altresi'
          subordinata alla stipula, da parte  dei  promotori,  di  un
          contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di
          cui  all'art.  3  della  legge  24 dicembre 1969, n. 990, e
          successive modificazioni  e  integrazioni.  L'assicurazione
          deve      coprire      altresi'      la     responsabilita'
          dell'organizzazione degli  altri  obblligati  per  i  danni
          comunque  causati alle strade e alle relative attrezzature.
          I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
            7. Al termine di ogni competizione il  prefetto  comunica
          tempestivamente  al  Ministero dei lavori pubblici, ai fini
          della predisposizione del programma per l'anno  successivo,
          le  risultanze  della  competizione precisando le eventuali
          inadempienze rispetto  alla  autorizzazione  e  l'eventuale
          verificarsi di inconvenienti o incidenti.
            8.  Chiunque organizza una competizione sportiva indicata
          nel presente articolo senza esserne  autorizzato  nei  modi
          previsti  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da lire  duecentotrentacinquemila  a
          lire  novecentoquarantamila,  se  si tratta di competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma   da  lire  unmilionecentosettantacinquemila  a  lire
          quattromilionisettecentomila, se si tratta di  competizione
          sportiva  con  veicoli  a  motore. In ogni caso l'autorita'
          amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
          competizione,  secondo  le  norme di cui al capo I, sezione
          II, del titolo VI.
            9.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni   a   cui   il   presente   articolo  subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla  relativa  autorizzazione,  e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          centodiciassettemilacinquecento            a           lire
          quattrocentosettantamila,  se  si  tratta  di  competizione
          sportiva  atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
          somma   da    lire    duecentotrentacinquemila    a    lire
          novecentoquarantamila,   se   si   tratta  di  competizione
          sportiva con veicoli a motore".