ART. 163
                (gestione delle aree di salvaguardia)

   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici o
collettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di uso
civico esercitati.
   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.