Art. 163 
 
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non  contemplati  nel
                              contratto 
 
                   (art. 136, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Quando sia necessario eseguire una specie di  lavorazione  non
prevista dal contratto o adoperare  materiali  di  specie  diversa  o
proveniente da luoghi diversi da  quelli  previsti  dal  medesimo,  i
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 
    a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1; 
    b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto; 
    c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove regolari analisi. 
    2. Le nuove analisi vanno effettuate con  riferimento  ai  prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data  di
formulazione dell'offerta. 
    3. I nuovi prezzi sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il
direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme
previste nel quadro economico, essi  sono  approvati  dalla  stazione
appaltante su proposta del responsabile  del  procedimento  prima  di
essere ammessi nella contabilita' dei lavori. 
    4. Tutti i nuovi prezzi,  valutati  a  lordo,  sono  soggetti  al
ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di  cui  all'articolo
133, commi 3 e 4, del codice. 
    5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati  e
approvati, la  stazione  appaltante  puo'  ingiungergli  l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base  di
detti prezzi, comunque ammessi nella  contabilita';  ove  l'esecutore
non iscriva riserva  negli  atti  contabili  nei  modi  previsti  dal
presente  regolamento,  i   prezzi   si   intendono   definitivamente
accettati. 
 
              Note all'art. 163 
              - Il testo dell'art. 133,  commi  3  e  4,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7.”