Art. 163. (Art. 78 del Testo Unico) MACCHINE AGRICOLE GUIDATE DA CONDUCENTE A TERRA Le macchine agricole, quali i motocoltivatori, le motofalciatrici e simili di peso non superiore a q.li cinque, guidate da conducente a terra, sono considerate veicoli a braccia ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico. Se il loro peso non supera i 3 q.li possono essere sprovviste di dispositivo di frenatura.