(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 163)
                 Art. 163. (Art. 78 del Testo Unico) 
           MACCHINE AGRICOLE GUIDATE DA CONDUCENTE A TERRA 

 
  Le macchine agricole, quali i motocoltivatori, le motofalciatrici e
simili di peso non superiore a q.li cinque, guidate da  conducente  a
terra, sono considerate veicoli a braccia ai sensi dell'art.  22  del
Testo Unico. 
  Se il loro peso non supera i 3 q.li possono  essere  sprovviste  di
dispositivo di frenatura.