(Norme-art. 163)
                              Art. 163 
           (Presentazione dell'arrestato per la convalida) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma  1,  la  presentazione
dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale  giudizio
e' disposta dal procuratore della Repubblica presso  la  pretura  con
l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 
  2. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
eseguito l'arresto consegnano immediatamente  gli  atti  al  pubblico
ministero presente all'udienza.