Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida) 1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.