Art. 163.
                 Convogli militari, cortei e simili
  1. E' vietato interrompere  convogli  di  veicoli  militari,  delle
forze  di  polizia  o  di  mezzi  di soccorso segnalati come tali; e'
vietato  altresi'  inserirsi  tra  i  veicoli  che  compongono   tali
convogli.
  2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.