Art. 163. Trasferimenti agli enti locali 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo. 2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 502; f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963; c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Note all'art. 163: - Per il testo dell'art. 128 della Costituzione si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 37, 68, 108, 115 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: " Art. 37 (Art. 36 testo unico 1926). - E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore". "Art. 68 (Art. 67 testo unico 1926). - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali". "Art. 108 (Art. 106 testo unico 1926). - Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza. La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati. Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti". "Art. 115 (Art. 116 testo unico 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza". "Art. 124 (Art. 125 testo unico 1926). - Gli stranieri eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore. In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo dell'art. 56 del gia' citato R.D. n. 635 del 1940: "Art. 56. - Chi e' autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, e' tenuto a far vidimare la licenza dai questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie". - Il d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, recante: "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 27 e' il seguente: "Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; d) eliminazione delle cariche inesplose; devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere. La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina. La Commissione deve accertare nel candidato il possesso: a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti); b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili; c) delle cognizioni proprie del mestiere; d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina. Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. A datare dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame". - Per il testo dell'art. 9 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 162. - La legge 18 aprile 1975, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. Si riporta il testo dell'art. 31: "Art. 31 (Vigilanza sulle attivira' di tiro a segno). - Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita': b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi precritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 27 della gia' citata legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e' affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche' armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle asociazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 4". - Il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18. L'art. 31 dispone che le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal Presidente della giunta provinciale. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di polizia giudiziaria. - La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante: "Disciplina della pesca marittima" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203. Il testo dell'art. 22 e' il seguente: "Art. 22 (Nomina di agenti giurati di vigilanza). - Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo". - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 162.