Art. 163 
 
                   Proroga in materia di tabacchi 
 
  1. Ferma restando la necessita' di procedere  alle  rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
per i tabacchi  lavorati  di  cui  agli  articoli  39-bis,  39-ter  e
39-terdecies e dell'imposta di  consumo  sui  prodotti  di  cui  agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il  31  ottobre  2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per  giorno,  gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di  aprile  e  maggio
2020.