Art. 164
             Omessa informazione o esibizione al Garante

   1.  Chiunque  omette  di  fornire  le  informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e  157  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.