ART. 164
            (disciplina delle acque nelle aree protette)

   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,
definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protette
verificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.