(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 164)
                 Art. 164. (Art. 78 del Testo Unico) 
                              RIMORCHI 

 
  Un rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a  15
q.li, e' considerato parte integrante della trattrice agricola  dalla
quale e' trainato, ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico  quando  non
supera le dimensioni d'ingombro di metri 2 di larghezza e di metri  3
di lunghezza. 
  Il peso complessivo del rimorchio,  nel  limite  di  q.li  15,  non
potra' superare in ogni caso il doppio del peso della trattrice.