(Norme-art. 164)
                              Art. 164 
(Deposito delle copie dell'atto  di  impugnazione  e  formazione  dei
                         relativi fascicoli) 
  1. Le parti devono depositare le copie  dell'atto  di  impugnazione
occorrenti  per  la  notificazione  prevista  dall'articolo  584  del
codice. 
  2. Le parti devono inoltre depositare, presso  la  cancelleria  del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto
di impugnazione, nel caso di appello, e cinque  copie,  nel  caso  di
ricorso  per  cassazione,  oltre  a  una  copia  per  il  procuratore
generale. 
  3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi  1  e  2,  la
cancelleria  provvede  a  farle  a  spese  di   chi   ha   presentato
l'impugnazione. I  diritti  dovuti  per  le  copie  sono  triplicati.
Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta  da
parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con  tassa  a
carico del  destinatario,  non  provveda  al  pagamento  della  somma
dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria  emette  ingiunzione
di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti  del  medesimo  e
del  suo  difensore  se  quest'ultimo  ha  sottoscritto  l'atto.   Si
osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14  aprile  1910
n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 
  4. A cura della cancelleria presso il  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato  sono  formati,  nel  caso  di  appello,  tre
fascicoli e, nel  caso  di  ricorso  per  cassazione,  sei  fascicoli
contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e  degli  atti
di impugnazione.