Art. 164. 
                       Formazione delle classi 
 
  1. Alla formazione delle classi e alla  assegnazione  ad  esse  dei
singoli docenti provvede il preside sulla base dei  criteri  generali
stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
docenti. 
  2. In caso di presenza di alunni  stranieri  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.