Art. 164.
                        Abrogazione di norme
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a) la legge 13 dicembre 1928,  n. 3086, nonche' il riferimento alla
legge  medesima contenuto  nella tabella  A allegata  al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
  b) l'articolo 76 del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con  regio decreto 18  giugno 1931, n. 773,  fermo restando
l'obbligo  di  informazione   preventiva  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza;
  c) l'articolo  19, comma 1,  numero 3), del decreto  del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d)  l'articolo 19,  comma 4,  del medesimo  decreto del  Presidente
della Repubblica 24  luglio 1977, n. 616, nella parte  in cui prevede
la  comunicazione al  prefetto e  i poteri  di sospensione,  revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma
1,  numero 13),  in materia  di licenza  agli stranieri  per mestieri
ambulanti;  all'articolo  19, comma  1,  numero  14), in  materia  di
registrazione  per  mestieri  ambulanti; all'articolo  19,  comma  1,
numero  17), in  materia  di  licenza di  iscrizione  per portieri  e
custodi,  fermo restando  il  dovere di  tempestiva comunicazione  al
prefetto dei provvedimenti adottati.
  e) gli articoli 72, 74, 75, 81  e 83 del predetto testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza,   in   materia   di   attestazione
dell'attivita'   di   fabbricazione    e   commercio   di   pellicole
cinematografiche;
  f) l'articolo  111 del citato  testo unico delle leggi  di pubblica
sicurezza,  in  materia di  rilascio  delle  licenze per  l'esercizio
dell'arte  fotografica,  fermo  restando  l'obbligo  di  informazione
tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
  2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui si riferisce  ai numeri 13), 14)  e 17) del comma  1 dello stesso
articolo 19.
  3. Nell'articolo 68,  primo comma, del piu'  volte richiamato testo
unico delle leggi di  pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni
cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
 
          Note all'art. 164:
            - La legge 13 dicembre 1928,  n.  3086,  recante:  "Norme
          concernenti   l'allevamento   e   l'impiego   dei   colombi
          viaggiatori" e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 gennaio 1929, n. 21.
            - Il riferimento alla tabella A allegata al d.P.R. n. 300
          del  1992  (Rego1amento  concernente  le  attivita' private
          sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241) era il seguente:
                                                           "Tabella A
            ELENCO DELLE ATTIVITA' SOTTOPOSTE ALL'ART. 19
          DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ALLE QUALI PUO' DARSI
               INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA DENUNCIA
          Attivita'                              Autorita' competente
              -                                            -
Detenzione, commercio ed allevamento dei           Ministro interno".
 colombi viaggiatori (legge 13 dicembre
 1928, n. 3086, art. 2)
            - Si trascrivono gli articoli 72, 74, 75, 76, 81 e 83 del
          r.d.  18 giugno 1931, n. 773:
            "Art.   72   (Art.   71  Testo  unico  1926).  -  Per  le
          rappresentazioni        musicali,        cinematrografiche,
          coreografiche,    pantomimiche   e   simili,   la   licenza
          dell'autorita' di pubblica sicurezza  e'  subordinata  alla
          tutela  dei  diritti di autore, in conformita' con le leggi
          speciali".
            "Art.  74.  -  La  concessione  della  licenza   prevista
          dall'art.  68,  per quanto concerne le produzioni teatrali,
          e'  subordinata  al  deposito  presso  il  questore  di  un
          esemplare  della  produzione,  che  si intende rapresentare
          munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
            L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo'  sospendere
          la  rappresentazione  di  qualunque  produzione,  che,  per
          locali circostanze, dia luogo a disordini.
            Della sospensione  deve  subito  essere  dato  avviso  al
          Prefetto e al Ministero".
            "Art. 75 (Art. 73 Testo unico 1926). - Chiunque fabbrica,
          anche  senza  carattere  di  continuita'  e  senza scopo di
          speculazione commerciale, pellicole  cinematografiche  deve
          darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia
          ricevuta,   attestando   della   eseguita   iscrizione  del
          fabbricante in apposito registro.
            L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
            Lo  stesso  obbligo  ha  chi   intende   introdurre   nel
          territorio   dello   Stato  o  esportare  o  fare  comunque
          commercio di pellicole cinematografiche".
            "Art. 67 (Art. 74 Testo unico 1926). - Chi  intende  fare
          eseguire  in  luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
          azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve
          darne preventivo avviso  scritto  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza".
            Art.  81  (Art.  79  Testo  unico 1926). - L'autorita' di
          pubblica  sicurezza  deve  assistere  per  mezzo  dei  suoi
          ufficiali  o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio
          alla fine, per vigilare nell'interesse  dell'ordine,  della
          sicurezza  pubblica,  della morale e del buon costume. Essa
          ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o,  in
          mancanza  di  palchi, ad un posto distinto, dal quale possa
          attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni".
            "Art. 83 (Art.  81  Testo  unico  1926).  -  Non  possono
          sospendersi  o  variarsi  gli  spettacoli gia' incominciati
          senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza  che
          vi assiste".
            - Per il testo dell'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931, si
          veda in nota all'art. 16.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 68, comma primo, del
          sopra  richiamato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo:
             "Senza licenza del questore non si possono dare in luogo
          pubblico o aperto o esposto, al pubblico  accademie,  feste
          da  ballo,  corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o
          trattenimenti,  e  non  si  possono  aprire  o   esercitare
          circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del
          1977 con le modifiche apportate dal presente decreto:
            "Art.  19.  -  Sono  attribuite  ai  comuni  le  seguenti
          funzioni  di  cui  al  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773, e successive modificazioni:
             1)  il  rilascio  della  licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle altre disposizioni speciali  vigenti  in  materia  di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
             2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio   del
          mestiere  di guida, interprete, corriere o portatore alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
             3) (Abrogato);
             4) il rilascio  della  licenza  temporanea  di  esercizi
          pubblici  in  occasione  di fiere, mercati o altre riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
             5)  la  concessione  della  licenza per rappresentazioni
          teatrali o cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per aperture di esercizio di circoli,  scuole  di  ballo  e
          sale pubbliche di audizioni, di cui all'art. 68;
             6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di
          rarita',   persone,  animali,  gabinetti  ottici  ed  altri
          oggetti di curiosita' o per dare  audizioni  all'aperto  di
          cui all'art. 69;
             7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza  per vendita di
          alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
             8)  la  licenza  per  alberghi,  compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
             9) la licenza di  agibilita'  per  teatri  o  luoghi  di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
             10)  i  regolamenti  del  prefetto  per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
             11)   le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica e comunque  arte  di  stampa  o  di  produzione
          meccanica   o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di  cui
          all'art. 111;
             12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art.  64,
          terzo   comma,   relativi  alle  manifatture,  fabbriche  e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
             13) la licenza temporanea agli  stranieri  per  mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
             14)  la  registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di merci, di generi alimentari  e  bevande,  di  scritti  e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore di piazza,  facchino,  cocchiere,  conduttore  di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
             15)  la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od  oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
             16)  i  provvedimenti  per  assistenza  ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
             17) la licenza di iscrizione per portieri e  custodi  di
          cui all'art.  62;
             18)  la  dichiarazione  di cornmercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
            Fino all'entrata in vigore della legge di  riforma  degli
          enti  locali  territoriali, i consigli comunali determinano
          procedure e  competenze  dei  propri  organi  in  relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
            In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni  il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
            I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),  11)
          e  15)  sono  adottati  previa  comunicazione al prefetto e
          devono essere sospesi, annullati o  revocati  per  motivata
          richiesta dello stesso.
            Il  diniego  dei  provvedimenti previsti dal primo comma,
          numeri 5), 6) 7), 8), 9), 11) e 15), e' efficace solo se il
          prefetto esprime parere conforme".