Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

   1.  Fuori  dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
174,  comma  1,  chiunque  trasferisce  all'estero  le  cose o i beni
indicati  nell'articolo  10,  in violazione delle disposizioni di cui
alle  sezioni  I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 77,50 a euro 465.