ART. 165
                             (controlli)

   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli di
qualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e di
distribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciare
annualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazione
dell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
 
          Nota all'art. 165:
              - L'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
          31,  recante  «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
          alla  qualita'  delle  acque  destinate  al consumo umano»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001
          e' il seguente:
              «Art.  19  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque  fornisce acqua
          destinata   al   consumo   umano,   in   violazione   delle
          disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, e' punito con la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
          lire centoventi milioni.
              2.  La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5,
          comma  2,  secondo  periodo,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  lire  dieci  milioni a lire
          sessanta milioni.
              3.  Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a
          chiunque   utilizza,   in   imprese   alimentari,  mediante
          incorporazione   o   contatto   per  la  fabbricazione,  il
          trattamento,  la conservazione, l'immissione sul mercato di
          prodotti  o sostanze destinate al consumo umano, acqua che,
          pur  conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui
          all'art.  4,  comma  2,  non  lo  sia  al punto in cui essa
          fuoriesce   dal   rubinetto,   se   l'acqua  utilizzata  ha
          conseguenze  per  la  salubrita'  del  prodotto  alimentare
          finale.
              4.  L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi
          degli  articoli 5,  comma  3,  o  10,  commi  1  e 2, con i
          provvedimenti   adottati   dalle  competenti  autorita'  e'
          punita:
                a) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  se  i provvedimenti
          riguardano  edifici  o  strutture  in  cui  l'acqua  non e'
          fornita al pubblico;
                b) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          dieci  milioni  a  lire sessanta milioni se i provvedimenti
          riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al
          pubblico;
                c) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          venti  milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti
          riguardano  la  fornitura  di  acqua  destinata  al consumo
          umano.
              5.  La  violazione delle disposizioni di cui all'art. 9
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          venti milioni a lire centoventi milioni.».