Art. 165 
 
                    Sinistri alle persone e danni 
 
  (art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Qualora nella esecuzione dei lavori  avvengono  sinistri  alle
persone, o danni alle proprieta', il  direttore  dei  lavori  compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al  responsabile  del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta  gli
opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  per  la   stazione
appaltante le conseguenze dannose. 
    2. Sono a carico dell'esecutore  tutte  le  misure,  comprese  le
opere  provvisionali,  e  tutti  gli  adempimenti  per   evitare   il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle  persone  e  alle
cose nella esecuzione dell'appalto. 
    3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di  danni
ai luoghi, a cose  o  a  terzi  determinati  da  mancata,  tardiva  o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e' a totale  carico
dell'esecutore,   indipendentemente   dall'esistenza   di    adeguata
copertura assicurativa.