Art. 165 (Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato) 1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione. 2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.