(Norme-art. 165)
                              Art. 165 
              (Annotazione della impugnazione in calce 
                     al provvedimento impugnato) 
  1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata  in  calce
al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha  proposta
e della data della proposizione. 
  2. Le  copie  del  provvedimento  impugnato  trasmesse  al  giudice
dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.